Il Reg. CE 853/04 riguardante le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato e alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato (CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Articolo 1 - Ambito d'applicazione, Paragrafo 3) pertanto la macellazione in oggetto esula dal campo di applicazione della norma comunitaria.
In ambito nazionale il 26 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021 che, nello specifico, all’art. 16 consente di fatto la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti riconosciuti. Il nuovo decreto, all’art. 18, ha abrogato il Regio Decreto del 20 dicembre 1928 n. 3298, pertanto non è più prevista un’autorizzazione comunale alla macellazione a “domicilio”.
Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa ai focolai di Peste Suina Africana (PSA), si rende noto che nell’ASL CN1 le macellazioni per consumo domestico privato dei suidi sono fortemente raccomandate presso uno stabilimento di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/04, per garantire una migliore gestione delle norme di biosicurezza volte a ridurre al minimo il rischio di entrata del virus nelle strutture di allevamento.
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