Portale imposta di soggiorno

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A chi è rivolto

Chiunque alloggi presso strutture ricettive, ad eccezione dei residenti nel Comune di Vicoforte e di altre specifiche categorie di soggiornanti, come previste dal regolamento

Descrizione

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23 dicembre 2025 è stata istituita l’Imposta di Soggiorno. La misura dell’imposta è definita in funzione del prezzo di pernottamento per singola persona e distinta in tre fasce di prezzo con alcune eccezioni. Non sono soggetti al pagamento i pernottamenti che si protraggono per oltre cinque giorni consecutivi, i bambini al di sotto dei 14 anni di età, gli autisti ed accompagnatori turistici per gruppi di almeno venticinque partecipanti, i portatori di handicap, volontari in servizio di protezione civile, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, personale dipendente delle strutture ricettive che svolgono attività lavorativa nel territorio L’applicazione dell’imposta, per l’anno 2026, decorrerà dal 01 novembre. Entro tale termine sarà messo a disposizione degli operatori un software di gestione per svolgere gli adempimenti dichiarativi e di versamento. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta all’Ufficio Tributi del Comune al numero telefonico 0174 563010 int. 4 ovvero mediante mail a: tributi.vicoforte@ruparpiemonte.it.

Come fare

...

Come previsto dall’art. 6 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno:

  1. I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 5, del Regolamento sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente
  2. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all’imposta di soggiorno, sono qualificati come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro e beni di pertinenza pubblica e quindi entro il 31 gennaio sono tenuti e rendere conto della propria gestione relativa all’anno
  3. I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 5, sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022 e ss.mm.ii.
  4. I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 5, sono tenuti, inoltre, a:
    1. riscuotere l’imposta al momento del checkout, contestualmente al pagamento del corrispettivo di soggiorno, rilasciando la relativa quietanza. Nel caso di pacchetti acquistati direttamente presso un intermediario il titolare della struttura ricettiva dovrà richiedere il versamento dell’imposta di soggiorno rilasciando quietanza;
    2. trasmettere al Comune, con procedure informatiche definite dallo stesso, una comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite in cui dovranno essere rendicontate le somme incassate ed indicate altre informazioni utili per l’effettuazione dei controlli. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre;
    3. riversare al Comune entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b. l’imposta di soggiorno;
    4. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
    5. in caso di rifiuto al pagamento dell’imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone di locazione breve è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;
    6. fornire al Comune le informazioni finalizzate ai controlli del corretto pagamento/versamento dell’imposta entro 30 giorni dalla richiesta;
    7. conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dell’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Cosa serve

Le strutture devono richiedere l’accreditamento al portale di gestione dell’Imposta, messo gratuitamente a disposizione dal Comune

Cosa si ottiene

Pagamento Imposta di Soggiorno

 

Tempi e scadenze

Versamento trimestrale: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio, ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento

Quanto costa

FASCIA PREZZO DI PERNOTTAMENTO A PERSONA IMPOSTA DI SOGGIORNO A PERSONA E A NOTTE
A FINO A € 30,00  € 1,00
B TRA 30,01€ E 250,00€ € 2,00
C OLTRE 250,01€ € 2,50

Condizioni di servizio

Rivolgersi all'Ufficio competente

Pagina aggiornata il 22/10/2026

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